Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' prorogato per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1935-36, lo speciale assegno annuo di L. 30.000, di cui attualmente gode la Reale Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli Atti costituzionali del Medioevo e dell'eta' anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. La somma sara' stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1935-36 e 1936-37.
[8]Il Ministero delle finanze e' autorizzato ad apportare le seguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 11 aprile 1935:- Anno XIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 10 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
