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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]In aumento ai fondi gia' assegnati, e' autorizzata, per la pubblicazione, a cura della Regia accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del Medioevo e dell'eta' anteriore al Risorgimento italiano e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta, l'ulteriore assegnazione straordinaria di L 150,000.
[8]Detta somma sara' ripartita in cinque rate uguali da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1928-29 al 1932-33.
[9]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Fedele - Volpi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
