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[1]La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprieta' al comune di Mantova degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano di risanamento e' stabilita nella misura fissa di lire venti per ogni atto e per ogni trascrizione.
[2]Tale privilegio e' applicato limitatamente alla parte del piano avente carattere di risanamento, il cui perimetro verra' indicato nel piano generale da approvarsi ai detti effetti anche d'intesa col Ministero delle finanze giusta il precedente articolo della presente legge.
Testo in vigore dal 24 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
