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[1]Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:
- a)il Prefetto della provincia di Mantova, in seguito a richiesta del contane, dispone perche' in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga forniate lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza, ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 3 della presente legge, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazioni unica ed inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa.
[2]Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b)nel decreto di determinazione delle indennita' il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennita' di cui sopra;
- c)effettuato il deposito l'espropriante dovra' richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
- d)tale decreto del Prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;
- e)nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
- f)trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma a) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennita' come sopra determinata diviene definitiva;
- g)le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dall'art. 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 24 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
