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Il piano generale sara' approvato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanita'; i successivi piani particolareggiati di esecuzione, con decreti del Ministro dei lavori pubblici, previa la pubblicazione a termini della citata legge 25 giugno 1865, numero 2359 ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale per quanto concerne la tutela monumentale, paesistica ed artistica e d'intesa con il Ministero delle finanze agli effetti dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35. I piani particolareggiati interessanti gli impianti ferroviari dovranno essere previamente concordati con il Ministero delle comunicazioni.
Testo in vigore dal 24 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
