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A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-1942 il Ministero dell'aeronautica corrispondera' alle scuole d'ingegneria aeronautica della Regia universita' di Roma e del Regio politecnico di Torino i seguenti contributi:
- a)alla scuola della Regia universita' di Roma:
- 1)lire 256.000 (duecentocinquantaseimila), per la sezione velivoli, delle quali lire 21.000 (ventunomila) per sopperire alle maggiori spese inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;
- 2)lire 200.000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42;
- b)alla scuola del Regio politecnico di Torino:
- 1)lire 265.000 (duecentosessantacinquemila) per la sezione velivoli delle quali lire 29.880 (ventinovemilaottocentoottanta) per sopperire alle maggiori spese inerenti all'applicazione del Regio decreto legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;
- 2)lire 200.000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 450
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 450 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-1945, il contributo di L. 456.000 (quattrocentocinquantaseimila) a favore della Scuola di ingegneria aeronautica della Regia universita' di Roma, di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1662, e' elevato a L. 856.000 (ottocentocinquantaseimila)".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 770
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 770 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-1945, il contributo di L. 465.000 (quattrocentosessantacinquemila) a favore della Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino, di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1662, e' elevato a L. 865.000 (ottocentosessantacinquemila)".
Testo in vigore dal 2 maggio 1947 al 16 dicembre 2009
