Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1953 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A decorrere dall'esercizio finanziario 1938-39, indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari da parte di Enti pubblici e di privati, e' assegnato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi il contributo annuo di L. 350.000 da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale. 1
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 22 giugno 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel - Bottai
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1953, n. 313
1L. 11 aprile 1953, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del contributo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma, autorizzato con la legge 22 giugno 1939, n. 992, e' aumentata da lire 1.750.000 a lire 2.750.000 a partire dall'esercizio finanziario 1951-52".
Testo in vigore dal 23 maggio 1953 al 16 dicembre 2009
