Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1 gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione. Quelli attualmente applicati in misura minore sono aumentati con la stessa decorrenza sino all'importo stabilito nei detti articoli.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 22 dicembre 2008
