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Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' elevato a L. 0,20 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla meta' per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso art. 26.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 22 dicembre 2008
