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Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali e dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura annua di L. 2000 a chilometro, con un minimo di L. 1500. Sono esclusi dall'applicazione del contributo i binari di raccordo fra le stazioni della rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti industriali, quando al loro esercizio provveda direttamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e sempre quando non interessino strade pubbliche e private.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 22 dicembre 2008
