Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la sovvenzione o altro concorso dello Stato. Analoghe maggiorazioni sono stabilite per la sorveglianza durante la ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 22 dicembre 2008
