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Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa sull'esercizio sono stabiliti nella seguente misura: filovie extraurbane, L. 1000 a chilometro; filovie urbane, L. 500 a chilometro; servizi di navigazione interna, L. 1500 a chilometro funicolari terrestri, L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000; funicolari aeree (funivie), L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000; slittovie, sciovie, seggiovie e simili, L. 5000 per ciascun impianto; ascensori in servizio pubblico, L. 4000 per ciascun impianto.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 22 dicembre 2008
