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Per ogni altra controversia, che non riguardi la determinazione dell'incremento di valore da sottoporre a contributo, i proprietari, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, possono ricorrere al Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 18 maggio 1933 al 28 gennaio 1939
