Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1933 al 28 gennaio 1939. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute nel testo unico della finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175, per i contributi di miglioria in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche da parte dei Comuni e delle Provincie, sono estese anche alle opere pubbliche eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato.
Testo in vigore dal 18 maggio 1933 al 28 gennaio 1939
