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[1]La maggiore spesa derivante alle rispettive Provincie dall'attribuzione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo precedente per i Regi istituti nautici di Gaeta e di Trieste, in confronto a quelli risultanti dalla tabella 1ª del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, sara' ridotta ad un quarto nel primo anno a decorrere dalla data di cui all'art. 4.
[2]In ciascuno dei seguenti tre anni il contributo cosi' risultante sara' accresciuto di una aliquota equivalente ad una quarta parte dell'intera maggiore spesa, fino a raggiungere, nel quarto anno, la somma totale.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
