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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' approvato e reso esecutorio il contratto in data 3 luglio 1937-XV, intervenuto fra lo Stato ed il comune di Viareggio, in virtu' del quale, a modificazione del contratto 6 settembre 1924, e' stato convenuto che il residuo debito, per vendita di zona di arenile demaniale, di L. 377.333,18 (trecentosettantasettemilatrecentotrentatre e centesimi diciotto), sia pagato in dieci rate annuali uguali di lire 37.733.31 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1937 e fino al 1° luglio 1946, aumentate dagli interessi del 4 per cento a scalare sotto pena di risoluzione del contratto e conseguenze di legge, in caso di mancato pagamento.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 25 aprile 1938 - Anno XVI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 30 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
