Art. 12 — Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali

La commissione tecnica provinciale e' presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art12 · fonte del testo

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