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[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono cosi' stabiliti:
[2]Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 26)
[3]L. 1.511.592,16
[4]Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 28)
[5]L. 1.407.182,05
[6]--------
[7]L. 2.918.774,21
[8]--------
Testo in vigore dal 13 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
