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I residui passivi delle Ferrovie medesime, restano stabiliti, al 30 giugno 1923, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 5.155.630,43, per somme rimaste da pagare nel conto della competenza (art. 30).
Testo in vigore dal 22 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
