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I residui passivi del bilancio predetto, vengono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, in L. 200.000, per somme non pagate in conto della competenza dell'esercizio (art. 20).
Testo in vigore dal 22 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
