Art. 7
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Nel bilancio della spesa della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1917-18, e' istituito l'articolo n. 162-ter, con la denominazione «Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio» e con lo stanziamento di L. 15,650,056.90, corrispondente all'avanzo di gestione dell'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
