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[1]Sono ratificate:
- a)l'eccedenza di spesa verificatasi in conto residui dell'art. n. 7, compensata con le minori spese accertate, nel medesimo conto dei residui;
- b)le variazioni introdotte con decreto governatoriale in dipendenza delle facolta' concesse con l'art. 5 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 22 settembre 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 ottobre 1939 al 16 dicembre 2009
