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[1]Alla competenza dell'articolo aggiunto 93 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione «Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc.», e' assegnata col consuntivo, la somma di
[2]L. 2.534.157,27
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[4]A norma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, e' istituito per memoria l'articolo 93-bis «Fondo di riserva» da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessita' di bilancio derivanti da minor gettito di entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, uniche alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilita', alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia.
[5]A detto articolo peraltro non e' stata conferita alcuna dotazione permanendo nel conto dell'esercizio 1929-30 l'articolo 93 «Accantonamento, ecc.» la dotazione del quale, risultante come nel 1° comma e' detto, puo' ritenersi appena sufficiente per coprire le spese residue.
Testo in vigore dal 13 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
