Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimarranno stabiliti come segue:
[2]Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 26) L. 725.023,58
[3]Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 28)
[4]L. 722.057,63
[5]Somme riscosse e non versate
[6]L. 69.887,95
[7]--------
[8]Residui, attivi al 30 giugno 1927
[9]L. 1.516.969,16
[10]--------
Testo in vigore dal 13 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
