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I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, vengono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nella somma di lire 226.397,06, per somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio (art. 20).
Testo in vigore dal 22 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
