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[1]Ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, l'avanzo accertato, col consuntivo, nella somma di
[2]L. 1.128.105,62
[3]-------- e' esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 68-bis del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione «Fondo di riserva, costituito dall'avanzo di gestione, destinato a fronteggiare straordinarie necessita' di bilancio o a spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilita' alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531)».
Testo in vigore dal 13 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
