Art. art.-2
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[1]Art. 2.
[2]Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui dell'esercizio 1912-13 e precedenti, sono stabilite in L. 8,485,146.02.
Testo in vigore dal 13 marzo 1928 al 13 marzo 1928
