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[1]Per il ripristino della coltura nei fondi rustici danneggiati o distrutti o per i restauri e la ricostruzione dei fabbricati rustici e dei molini idraulici in detti Comuni, la Cassa di credito della provincia di Sassari e' autorizzata a concedere prestiti e mutui, a una durata di anni dieci rimborsabili a annualita' costanti comprendenti l'interesse all'uno per cento e la quota di ammortamento.
[2]La domanda del mutuo e del prestito deve essere fatta entro un anno dalla promulgazione della presente legge.
[3]All'uopo e' assegnata alla detta Cassa provinciale la somma di L. 200.000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura per il corrente esercizio finanziario.
[4]Gli atti e scritti di qualunque natura, relativi ai sussidi, ai prestiti ed ai mutui, comprese le quietanze, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta.
[5]Con decreto del ministro dell'agricoltura saranno fissate le modalita' relative ai prestiti ed ai mutui di cui sopra.
Testo in vigore dal 8 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
