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[1]Il Governo del Re concedera' sussidi ai proprietari allo scopo di ripristinare le culture nei fondi rustici dei comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, di riparare o ricostruire i fabbricati rustici ed i molini idraulici negli stessi comuni, ed ai pastori per la ricostituzione delle greggi.
[2]I sussidi saranno concessi nella misura di non oltre tre quarti della somma occorrente per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati e molini ora indicati e per il ripristino delle culture o delle greggi o della somma per tali scopi effettivamente spesa.
[3]A questo fine sara' stanziata, in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, la somma di lire 300.000.
[4]L'erogazione dei sussidi sara' fatta dal prefetto di Sassari coi fondi che saranno messi a sua disposizione dal Ministero di agricoltura mediante anticipazioni sulla locale sezione di tesoreria con le modalita' che saranno stabilite mediante decreto da emanarsi dal Ministero stesso.
[5]Per agevolare il pagamento dei sussidi il prefetto, effettuando prelevamenti dalla sezione di tesoreria provinciale, potra' eseguire depositi in conto corrente presso gli uffici postali dei Comuni sovraindicati e trarre poi sui medesimi ordini di pagamento a favore delle persone da sussidiare.
Testo in vigore dal 8 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
