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Gli ingegneri provvisori, avventizi ed in prova, i quali, alla data della presentazione della presente legge, contino almeno 6 anni d lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, e non abbiano superato il 45° anno di eta', potranno, su conforme parere del Comitato per il personale del genio civile, conseguire, man mano che si rendono vacanti i posti, la nomina ad ingegnere di sezione senza pregiudizio per l'anzianita' degli ingegneri allievi in prova assunti in seguito ai concorsi indetti anteriormente alla presente legge, allorche' questi saranno promossi ingegneri di sezione.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
