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Durante un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, i posti di ingegnere allievo e di geometra nel ruolo del genio civile saranno riservati esclusivamente:
- a)agli ingegneri e geometri in prova assunti nel modo indicato nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667;
- b)agli impiegati provvisori ed avventizi attualmente in servizio, assunti in base all'art. 31 del testo unico sul genio civile 3 settembre 1918, n. 522, ed in base alla legge 11 giugno 1897, n. 182, o al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, che siano forniti dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi per ingegnere allievo e per geometra del genio civile e che al 1° maggio 1918 non avevano superato l'eta' di anni 50;
- c)agli inscritti negli elenchi del personale provvisorio del genio civile in servizio presso gli uffici del genio civile al 1° maggio 1919 o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi, che si trovino, per titoli di studio e per eta', nelle condizioni di cui al comma precedente;
- d)agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici appartenenti alle varie categorie i quali siano provvisti dei titoli di studio prescritti, salvo quanto dispone l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, la cui applicazione e' prorogata al 31 dicembre 1920;
- e)agli uffici ali idraulici e di bonifica provvisti del titolo di geometra, ancorche' di eta' superiore a 50 anni, che non abbiano raggiunto il limite di servizio per il collocamento a riposo.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 10 febbraio 1923
