Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Coloro i quali, in applicazione del precedente articolo, saranno riconosciuti meritevoli della nomina a disegnatore, assistente o ufficiale d'ordine, conseguiranno tale nomina a mano a mano che si verifichino le corrispondenti vacanze nel ruolo organico del genio civile.
[2]Gli impiegati provvisori ed avventizi che non possano conseguire la nomina in parola per aver sorpassato il prescritto limite di eta', saranno inscritti nel ruolo del personale aggiunto del genio civile, sempre che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale.
[3]I provvisori ed avventizi che non siano ritenuti meritevoli della inscrizione nel ruolo ordinario o aggiunto, saranno licenziati con una indennita' corrispondente a due mesi di stipendio al netto dell'indennita' caro-viveri.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
