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[1]In occasione dell'attuazione della presente legge potranno, su loro domanda, essere inscritti nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti gli attuali impiegati del ruolo aggiunto, quelli provvisori ed avventizi del genio civile assunti in base all'art. 31 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, alla legge 11 giugno 1897, n. 182, ed al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, nonche' gli inscritti negli elenchi del personale provvisorio del genio civile nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti, i quali prestavano servizio presso gli uffici del genio civile al 1° gennaio 1918 o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi o non avevano oltrepassato l'eta' di 50 anni al 1° gennaio 1918.
[2]Essi saranno nominati, quando ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale, secondo l'ordine risultante dalla classificazione di ciascuno nei quadri degli stipendi a termini del R. decreto 11 marzo 1920, n. 292, ed a parita' di tale condizione secondo l'anzianita' di servizio nel genio civile e poi secondo l'eta'.
[3]Coloro che per le mansioni esercitate e per l'attitudine dimostrata, fossero giudicati dal Comitato del personale piu' idonei per mansioni d'ordine, saranno inscritti invece nella categoria degli ufficiali d'ordine di ruolo ordinario insieme agli ufficiali d'ordino di ruolo aggiunto i quali nell'occasione della attuazione della presente legge ne abbiano fatta domanda, purche' non avevano oltrepassato il cinquantesimo anno di eta' al 1° maggio 1918 e dal Comitato medesimo siano loro riconosciuti i requisiti della diligenza, della capacita' e della buona condotta. Tale inscrizione avra' luogo dopo nominati gli ufficiali d'ordine in prova di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 e secondo le norme di cui al secondo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
