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[1]I posti di disegnatore e di assistente sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, a coloro che non abbiano superato il trentesimo anno di eta', detratto il periodo di servizio militare, e siano forniti:
- a)per i posti di disegnatore, della licenza di una scuola di belle arti o della patente di perito agrimensore o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative;
- b)per i posti di assistente, della licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri.
[2]Si applicano per i detti concorsi le disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
