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Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare entro sei mesi in testo unico le disposizioni contenute nella presente legge con tutte le altre che riguardano l'ordinamento del Real corpo del genio civile, ed inoltre ad emanare il relativo regolamento per la sua esecuzione.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
