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[1]Qualora, per fatti sopravvenuti o accertati dopo il parere del Comitato del personale, debbasi iniziare contro l'impiegato procedimento disciplinare e per la dispensa dal servizio e' sospesa la nomina di cui agli articoli precedenti, in seguito a decreto del ministro emanato su parere motivato conforme del Comitato del personale e da registrarsi alla Corte dei conti.
[2]La nomina non puo' aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
