Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le domande pel conseguimento dei mutui, in base all'articolo 3, dovranno essere presentate nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 13 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
