Art. 2
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[1]E' autorizzata la spesa di lire 750,000 per sussidi alle riparazioni dei danni cagionati, ad opere provinciali, comunali e consorziali, dalle predette alluvioni e frane. Questa somma sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per gli esercizi 1899-900, 1900-901, 1901-902, in ragione di lire 210,000 per l'esercizio 1899-900 e di lire 270,000 per ciascuno dei due esercizi successivi.
[2]Detti sussidi non potranno superare la misura del 50 per cento sulla spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate, ed e' fatta facolta' al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.
[3]Le domande di sussidio dovranno essere presentate nel termine perentorio di mesi sei dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 13 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
