Art. 1
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E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 60,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio finanziario 1899-900, allo scopo di riparare i danni cagionati, ad opere di conto nazionale, dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899.
Testo in vigore dal 13 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
