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[1]II Governo del Re provvedera' con decreti Reali:
- a)alla diminuzione nell'organico del Genio Civile di un numero di posti corrispondente al numero dei funzionari che passano, nell'organico del personale dei servizi tecnici di finanza ed all'aumento dell'organico del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza del numero dei posti corrispondenti al numero dei funzionari del Genio civile addetto attualmente al servizio dei Canali Cavour, entro il limite della spesa di L. 32520, importo degli stipendi e degli assegni attualmente corrisposti detti funzionari;
- b)alle modificazioni degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze per l'esercizio 1093-1904, dipendenti dalle variazioni dei ruoli organici suddetti;
- c)a tutte le altre disposizioni per l'esecuzione della presente legge comprese quelle per il collocamento in ruolo degli ingegneri straordinari in servizio dei Canali Cavour.
[2]Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 marzo 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Zanardelli. Carcano. Di Broglio. Balenzano.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 10 aprile 1903 al 16 dicembre 2009
