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I lotti, pei quali l'asta andasse deserta, resteranno acquisiti allo Stato per il prezzo d'asta fissato dal Collegio anzidetto: essi saranno rivenduti all'asta pubblica, a licitazione od a trattativa privata coll'obbligo della bonifica idraulica ed agraria a sensi dell'articolo 11.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
