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[1]I terreni espropriandi in virtu' della presente legge saranno, ad istanza del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, venduti all'asta pubblica coll'obbligo della bonifica sulla base del prezzo stabilito dal Collegio indicato nell'articolo precedente ed essi potranno essere messi all'asta divisi in lotti nella misura e modo che, allo scopo della bonifica idraulica ed agraria, sia giudicato conveniente dalla Commissione di cui all'articolo 16; in tal caso il valore del fondo sara' ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dallo stesso Collegio.

[2]La vendita sara' fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con un unico incanto, ma con la facolta' dell'aumento del sesto secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile, e colla riserva del diritto di proprieta' dello Stato su qualsiasi oggetto di carattere archeologico.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-13;474~art8 · fonte del testo

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