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[1]Ove si debba ricorrere alla espropriazione dei terreni bonificabili appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal Regolamento, il valore del fondo sul quale sara' aperta l'asta di cui all'articolo 8 sara' determinato caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo da un Collegio di tre arbitri nominati dal primo Presidente della Corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica sommaria.
[2]Nella determinazione del prezzo non dovra' tenersi conto di nessun maggior valore ne' per considerazioni di terreni fabbricabili, ne' per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.
[3]Per cio' che riguarda il pagamento e deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
