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[1]Ai proprietari ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all'articolo 11, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico, secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, compresa la costruzione dei fabbricati rurali, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in quarantacinque annualita' a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.
[2]Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi, nei quarantacinque anni successivi agli interessi sara' aggiunta la quota di ammortamento.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
