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[1]Il Governo del Re, udita la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, ha facolta' di modificare il Regolamento pubblicato in virtu' dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e della precedente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rava. Giolitti. Tedesco. Ronchetti. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
