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[1]E' data facolta' al Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa col Ministro dell'Interno, d'impiegare i condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro Romano.
[2]In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sara' inscritta ogni anno la spesa di lire 25,000 per pagare la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
