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[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo col Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e col Comune di Roma, formera' il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano.
[2]Alla costruzione della rete stradale cosi' determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.
[3]Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del Comune per la meta' della spesa effettiva, e saranno mantenute a cura e spese del Comune.
[4]La spesa occorrente sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
