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[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo col Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e col Comune di Roma, formera' il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano.

[2]Alla costruzione della rete stradale cosi' determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

[3]Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del Comune per la meta' della spesa effettiva, e saranno mantenute a cura e spese del Comune.

[4]La spesa occorrente sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-13;474~art19 · fonte del testo

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