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[1]Presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e' istituita una Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, presieduta dal Direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell' Ufficio del bonificamento agrario, dell'ingegnere del Genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell'Agro romano, del Direttore dell'Istituto d'igiene dell'Universita' di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica nominati dal Ministro d'Agricoltura, Industria o Commercio, d'un rappresentante della provincia, d'un rappresentante del Comune di Roma e di due funzionari delegati dal Ministro dell'Interno e dal Ministro del Tesoro.
[2]Questa Commissione riferira' su tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio giudichera' definitivamente.
[3]Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla Commissione idraulica economica e alla Commissione agraria, che sono soppresse.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
