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[1]Per gli effetti della presente e delle precedenti leggi sulla bonifica agraria dell'agro Romano vi s'intende compresa l'intera superficie delle tenute, che per piu' della terza parte rientrano nella zona dei 10 chilometri e le tenute di quella parte del bacino dell'Aniene, che e' compresa nell'Agro romano.
[2]I terreni che, in esecuzione di questo articolo, entreranno a far parte della zona di bonifica saranno iscritti nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
[3]I proprietari di questi terreni saranno obbligati di compiere quanto prescrive l'articolo 3 di detta legge.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
