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[1]Per il pagamento dei fondi espropriati in virtu' dell'articolo 9, la Cassa dei depositi e prestiti anticipera' al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due milioni all'anno, a cominciare dall'esercizio corrente.

[2]Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle gia' fatte per le espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della presente legge, sara' ammortizzato in un numero non maggiore di cinquanta annualita' comprendenti la quota di ammortamento e gl'interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

[3]Al pagamento delle dette annualita' sara' provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-13;474~art13 · fonte del testo

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